La Legge di Bilancio 2024 ha confermato la maggiorazione di 30 euro dell’Assegno Unico Universale per figli, non solo per i figli con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro, ma anche per gli orfani con un solo genitore lavoratore. Questa misura, introdotta con il Decreto lavoro convertito in legge nel 2023, è confermata nel 2024 e riconosce un incremento degli importi per un massimo di 5 anni dall’evento e per chi ha un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Successivamente, l’importo comincia a calare.
Cos’è l’Aumento dell’Assegno Unico Figli per Orfani di un Genitore
La maggiorazione dell’assegno unico universale per i figli di un genitore deceduto è stata introdotta con il Decreto lavoro convertito in legge nel 2023 e confermata dalla Legge di Bilancio 2024. L’incremento massimo è di 30 euro mensili per ogni figlio minore, applicabile ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro, in cui uno dei genitori risulta deceduto e l’altro è lavoratore. L’importo scala gradualmente per livelli di ISEE più alti.
A Chi Spetta
Gli aumenti dell’assegno unico universale spettano ai nuclei familiari composti da un solo genitore lavoratore a causa del decesso dell’altro genitore. Questa maggiorazione è valida per un massimo di 5 anni dal decesso.
Come Funzionano gli Aumenti
La maggiorazione di 30 euro viene aggiunta all’assegno unico per ciascun figlio minore presente in nuclei familiari in cui uno dei genitori è deceduto e l’altro è lavoratore. Questa cifra si riduce gradualmente per ISEE superiori fino ad annullarsi per un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. La misura è valida per un massimo di 5 anni dall’evento.
Quando Arrivano i Nuovi Aumenti
Gli aumenti sull’assegno universale figli per orfani di un genitore sono partiti dal 1° giugno 2023 e sono confermati nel 2024. Per i nuclei monogenitoriali a causa del decesso dell’altro genitore, la maggiorazione viene riconosciuta senza somme arretrate, a partire dalla data del decesso e per un massimo di 5 anni. L’INPS provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e al riconoscimento della maggiorazione.