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Bonus transizione energetica 5.0: guida completa al credito d’imposta per le imprese

Il bonus transizione energetica 5.0 è un incentivo fiscale introdotto per sostenere le imprese italiane che investono in progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

Questo credito d’imposta, che può variare dal 5% al 45%, è parte integrante del piano transizione 5.0, un programma governativo finalizzato a promuovere la digitalizzazione e la decarbonizzazione delle imprese nel territorio nazionale.

Il bonus è stato istituito con il decreto PNRR, convertito in legge nel 2024, e ulteriormente finanziato dalla legge di bilancio 2024, che ha stanziato complessivamente 12,7 miliardi di euro per il triennio 2024-2026.

Quando arriva il bonus

Le imprese possono richiedere il bonus transizione energetica 5.0 a partire dal 7 agosto 2024. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aperto le prenotazioni degli incentivi tramite il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che gestirà l’intero processo di assegnazione del credito d’imposta.

Come richiedere il bonus transizione energetica 5.0

La richiesta del bonus avviene tramite l’area clienti del GSE e si articola in tre fasi distinte:

  1. Comunicazione preventiva: Le imprese devono inviare una comunicazione preventiva per prenotare il credito d’imposta, indicando gli investimenti pianificati.
  2. Comunicazione degli ordini: Successivamente, le imprese devono confermare gli ordini effettuati, inviando comunicazioni periodiche per aggiornare lo stato del progetto.
  3. Comunicazione di completamento: Al termine del progetto, entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare una comunicazione finale che attesti il completamento degli investimenti.

Il GSE verifica i dati forniti e comunica l’importo del credito d’imposta assegnato, che potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

A chi spetta il bonus

Il bonus transizione energetica 5.0 è destinato a tutte le imprese con sede in Italia, indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale. Tuttavia, sono escluse dal beneficio le imprese in stato di fallimento, liquidazione, o sottoposte a procedure concorsuali, nonché quelle che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o che sono inadempienti rispetto agli obblighi contributivi.

Come funziona il bonus transizione energetica 5.0

Il bonus viene concesso sotto forma di credito d’imposta, con una percentuale variabile in base al tipo di investimento e alla riduzione dei consumi energetici ottenuta. L’importo del credito può variare dal 5% al 45%, a seconda della spesa sostenuta e del livello di risparmio energetico raggiunto.

Le imprese possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Il beneficio è subordinato alla presentazione di certificazioni che attestino l’effettivo risparmio energetico, rilasciate da valutatori indipendenti.

A quanto ammonta

Il bonus transizione energetica 5.0 per ciascuna impresa è pari al:

  • 35% della spesa sostenuta per investimenti pari o inferiori a 2,5 milioni di euro.
  • 15% della spesa sostenuta per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
  • 5% della spesa sostenuta per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni.

Il tax credit aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso la riduzione dei consumi energetici sia superiore rispettivamente al 10% e al 15%.

Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente. In caso di nuove imprese, si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Spese ammissibili

Sono finanziabili con il bonus gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla legge n. 232 del 2016. Inoltre, il decreto attuativo del piano transizione 5.0 specifica che rientrano tra i beni agevolabili, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (energy dashboarding);
  • software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme precedentemente citate.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili:

  • investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici;
  • spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni e in ogni caso sino al massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni come individuati all’articolo 8 del decreto attuativo del piano transizione 5.0.

Le spese non ammesse sono quelle chiarite nell’articolo 5 del decreto attuativo del piano transizione 5.0.

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