Anche nel 2024, le imprese possono ricorrere alla cassa integrazione in caso di temperature troppo alte, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
l’INPS ha fornito le indicazioni per l’accesso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) per specifiche categorie. Le aziende possono richiedere la CIGO o la CISOA all’INPS per la sospensione dell’attività tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, se le temperature superano i 35 gradi centigradi.
Cos’è la cassa integrazione per caldo eccessivo
La cassa integrazione per il caldo eccessivo è un ammortizzatore sociale concesso in via transitoria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a situazioni climatiche eccezionali. La misura è stata potenziata e resa più flessibile con il decreto lavoratori emergenza climatica, che ha previsto fondi extra per far fronte alle maggiori richieste durante l’estate. Il decreto agricoltura convertito in legge ha confermato questa misura anche per il 2024. Le istruzioni INPS per il caldo eccessivo sono dettagliate nel messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024.
Cosa dice la legge sul caldo al lavoro nel 2024
La legge sul caldo al lavoro nel 2024 è definita dal decreto agricoltura convertito in legge. Questo testo introduce norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a situazioni climatiche eccezionali. La legge ha stanziato fondi per garantire il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti agricoli e per l’applicazione di limiti CIGO di durata complessiva per eventi oggettivamente non evitabili.
Chi può richiedere la CISOA per caldo eccessivo
Le aziende i cui lavoratori devono affrontare temperature superiori ai 35 gradi possono richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo all’INPS. La valutazione della causale “eventi meteo” deve considerare non solo le temperature registrate dai bollettini meteorologici, ma anche quelle percepite, che sono più elevate rispetto a quelle reali.
A chi spetta la cassa integrazione caldo
La cassa integrazione spetta ai lavoratori a tempo indeterminato di specifici settori. I settori coinvolti includono:
- lavori agricoli o all’aperto che richiedono indumenti di protezione
- stesura del manto stradale
- rifacimento di facciate e tetti di costruzioni
Vale anche per le aziende in cui tutte le fasi lavorative avvengono in luoghi non protetti dal sole o comportano l’utilizzo di materiali o lavorazioni che non sopportano il forte calore. La CIGO per caldo eccessivo spetta anche ai datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa causate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
Come funziona la cassa integrazione per caldo eccessivo
La cassa integrazione con causale eventi climatici funziona come l’integrazione salariale ordinaria disciplinata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, modificato dall’articolo 2 bis del decreto agricoltura convertito in legge. I datori di lavoro possono accedere alla cassa integrazione senza che i periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
Come richiedere la cassa integrazione per caldo
Come presentare domanda CIGO caldo
La cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” può essere richiesta attraverso il portale web dell’INPS tramite i “servizi per aziende e consulenti” > “CIG e fondi di solidarietà” > “CIG ordinaria”. È necessario autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS. L’erogazione avviene tramite conguaglio su UNIEMENS o pagamento diretto al lavoratore.
Come presentare domanda CISOA caldo
Le domande di CISOA per caldo eccessivo devono essere presentate secondo le modalità del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, indicando la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione. I trattamenti di CISOA sono corrisposti con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Riferimenti normativi e di prassi
- Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023
- Circolare n. 73 del 3 agosto 2023
- Messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024