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Dipendenti Pubblici e Secondo Lavoro nel 2024: Quando è Consentito e Normative

Il secondo lavoro per un dipendente pubblico è generalmente vietato dalla normativa vigente, tranne in alcuni casi specifici.

Questo divieto non è assoluto, poiché i dipendenti pubblici possono svolgere alcune attività, ma solo se c’è preventiva autorizzazione e se si tratta di lavoratori part-time, collaborazioni o attività consentite dalla legge. In questa guida, esploriamo quando il secondo lavoro per un dipendente pubblico è possibile, la normativa in materia e le novità per il 2024.

Quando è possibile il secondo lavoro per un dipendente pubblico

Un dipendente pubblico può svolgere un secondo lavoro se compatibile con gli orari di servizio, purché non determini un conflitto di interessi con l’impiego pubblico e previa autorizzazione dalla PA di appartenenza, nei seguenti casi:

  • Prestazioni presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro: attività connesse a principi costituzionali come la libertà di associazione e di pensiero, partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, collaborazioni giornalistiche e relazioni in convegni, anche retribuite.
  • Lavoratori part-time: chi è assunto nella PA con contratto part-time con orario di lavoro inferiore o uguale al 50% dell’orario ordinario può svolgere un’altra attività lavorativa, anche mediante iscrizioni ad albi, purché non implichi conflitto di interesse. Se il datore del secondo lavoro è privato, tale attività è concessa solo con ritenuta d’acconto o partita IVA.
  • Prestazioni occasionali fino a 5.000 euro: collaborazioni saltuarie compatibili con l’orario e la funzione istituzionale dell’amministrazione di appartenenza.

La preventiva autorizzazione serve agli uffici PA per verificare la compatibilità tra il secondo lavoro e il ruolo ricoperto dal lavoratore all’interno dell’amministrazione.

Normativa sul secondo lavoro per dipendenti pubblici e novità 2024

Il divieto del secondo lavoro per un dipendente pubblico è sancito dall’articolo 60 del DPR n. 3 del 1957 e disciplinato dal Testo unico del pubblico impiego, che contiene anche le regole relative alla preventiva autorizzazione nei casi in cui è concesso. A questa normativa si aggiungono diverse fonti giurisprudenziali.

Con la sentenza n. 9801 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche se il secondo lavoro rientra tra le attività compatibili con il pubblico impiego, la valutazione sull’insussistenza dell’incompatibilità spetta comunque al datore di lavoro. Pertanto, il dipendente pubblico è obbligato a chiedere sempre l’autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale.

L’articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 garantisce l’obbligo di esclusività nel rapporto di impiego pubblico, fondato sull’articolo 98 della Costituzione, secondo cui “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione”. La mancanza di autorizzazione può comportare una responsabilità disciplinare.

Sanzioni per doppio impiego dei dipendenti pubblici

Il dipendente pubblico che svolge un secondo lavoro senza rispettare gli obblighi previsti dalla normativa va incontro a diverse sanzioni:

  • Svolgimento di attività vietate: il dipendente viene diffidato dall’amministrazione di appartenenza a cessare la situazione di incompatibilità. Decorsi 15 giorni senza che l’incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall’impiego (licenziamento).
  • Svolgimento di attività ammissibili senza autorizzazione: il dipendente è sottoposto a un procedimento disciplinare e può essere chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, con un eventuale giudizio contabile per danno erariale.

Quali secondi lavori sono ammessi

Secondo il Decreto Legislativo n. 165 del 2011, le attività che un dipendente pubblico può svolgere come secondo lavoro, previa autorizzazione, devono:

  • essere conformi alla legge;
  • non essere in conflitto con i doveri di imparzialità del dipendente pubblico;
  • non interferire con le mansioni svolte presso l’amministrazione, quindi essere svolte in un orario compatibile con il pubblico impiego;
  • rientrare tra quelle concesse e ammesse o essere connesse all’esercizio di diritti costituzionali quali la libertà di associazione, di pensiero e partecipazione.

Esempi di attività ammesse includono:

  • collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • profitti derivanti da opere dell’ingegno o da invenzioni industriali di cui il dipendente sia autore o inventore, come la scrittura di libri;
  • partecipazione a convegni e seminari, con eventuale compenso.

Quali incarichi sono vietati ai dipendenti pubblici

L’articolo 60 del DPR n. 3 del 1957 e l’articolo 53 del Testo unico del pubblico impiego stabiliscono che i dipendenti pubblici non possono esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di privati, né accettare cariche in società a scopo di lucro, salvo eccezioni autorizzate dal ministro competente.

Queste regole si applicano anche al personale della scuola, come docenti e personale ATA, con ulteriori restrizioni previste dall’articolo 508 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il secondo lavoro per i dipendenti pubblici è soggetto a regolamentazioni precise volte a garantire l’imparzialità e l’efficienza del servizio pubblico. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è sempre consigliabile rivolgersi all’ufficio risorse umane della propria amministrazione di appartenenza.

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