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Invalidità Civile 2024: Limiti di Reddito e Regole INPS per Mantenere i Benefici

L’INPS ha chiarito i limiti di reddito per l’invalidità civile nel 2024, specificando le regole da seguire per ottenere o continuare a ricevere il beneficio.

L’invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni assistenziali collegate al reddito e chi non rispetta gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge rischia la revoca del sussidio. Questa guida illustra i limiti di reddito per il 2024 e gli obblighi che i destinatari devono rispettare.

Limiti di reddito per invalidità civile

I limiti di reddito per l’invalidità civile rappresentano i massimali entro cui si ha diritto a percepire le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale. L’INPS, nella circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha chiarito che queste prestazioni sono direttamente collegate al reddito. Vengono corrisposte solo se il beneficiario dimostra di possedere un reddito inferiore al limite previsto dalla legge.

Limiti di reddito invalidità civile 2024

Secondo la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, gli importi per il 2024, validi dal 1° gennaio, delle pensioni e delle prestazioni destinate agli invalidi civili sono stati adeguati in base all’andamento del costo della vita. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni per mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti sono aumentati dell’8,6% rispetto al 2023.

Ecco i dettagli:

  • Ciechi civili assoluti: assegno di 360,48 euro, limite di reddito 19.461,12 euro. Se ricoverati, assegno di 333,33 euro, stesso limite di reddito. Per ciechi civili parziali, assegno di 360,48 euro, limite di reddito 19.461,12 euro.
  • Invalidi civili totali: assegno di 333,33 euro, limite di reddito 19.461,12 euro.
  • Sordomuti: assegno di 333,33 euro, limite di reddito 19.461,12 euro.
  • Invalidi civili parziali: assegno di 333,33 euro, limite di reddito 5.725,46 euro.
  • Indennità mensile frequenza invalidi minori: assegno di 333,33 euro, limite di reddito 5.725,46 euro.
  • Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti: assegno di 978,50 euro, nessun limite di reddito. Per invalidi civili totali e minori, assegno di 531,76 euro, nessun limite di reddito. Indennità di comunicazione per sordomuti, assegno di 263,19 euro, nessun limite di reddito. Indennità speciale ciechi ventesimisti, assegno di 221,20 euro al mese, nessun limite di reddito.
  • Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major: assegno di 598,61 euro, nessun limite di reddito.

Obblighi dei beneficiari

Per garantire la verifica e il rispetto dei limiti di reddito per l’invalidità civile e per l’assegno sociale, la legge impone ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale. Questo è stabilito dall’articolo 35, comma 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Prestazioni con comunicazione obbligatoria

Gli obblighi di comunicazione valgono per le seguenti prestazioni:

  • Pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
  • Assegno mensile di assistenza, di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971.
  • Pensione ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.
  • Assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all’articolo 19 della legge n. 118 del 1971.
  • Pensione ai sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Come comunicare i limiti di reddito invalidità civile

Per comunicare il reddito è necessario presentare all’INPS, in sede di domanda, la propria dichiarazione reddituale annua. In caso di mancata presentazione, si rischia lo stop alla prestazione assistenziale connessa al reddito. Tutte le comunicazioni di preavviso, sospensione e successiva revoca delle prestazioni assistenziali di invalidità civile e dell’assegno sociale avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’INPS. L’interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale:

  • Direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito INPS con SPID di livello 2, CNS o CIE. Seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche” > “Variazione prestazione pensionistica” > “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”.
  • Tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

Cosa succede a chi non rispetta gli obblighi

Come specificato dall’INPS nel messaggio n° 3350 del 12 settembre 2022 (valido anche nel 2024), i soggetti inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione dei redditi ricevono un sollecito dall’Istituto. Se non danno riscontro, gli interessati ricevono dall’INPS via raccomandata:

  • Sospensione della prestazione assistenziale.
  • Successiva revoca delle prestazioni assistenziali di invalidità civile e dell’assegno sociale.

Quando l’INPS revoca la pensione di invalidità

L’INPS revoca la pensione di invalidità se l’interessato non dà riscontro sulle variazioni della sua situazione reddituale, come richiesto dall’Istituto a seguito di controlli e verifiche. La revoca avviene nei seguenti casi:

  • Superamento dell’età stabilita, ossia i 67 anni.
  • Superamento del limite di reddito consentito.
  • Svolgimento di un’attività lavorativa che genera un guadagno superiore al reddito permesso.
  • In caso di visita di accertamento, se la commissione INPS certifica che non si soddisfa più il requisito minimo richiesto per ottenere il beneficio.

Incremento al milione

Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni hanno diritto a una maggiorazione di 10,33 euro mensili a patto che non superino i seguenti limiti di reddito:

  • 7.081,62 euro (pensionato solo).
  • 14.863,55 euro (pensionato coniugato).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un’ulteriore maggiorazione detta “incremento al milione” pari a 417,71 euro per invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali:

  • Beneficiario non coniugato: redditi propri non superiori a 9.555,65 euro.
  • Beneficiario coniugato: redditi propri non superiori a 9.555,65 euro e redditi cumulati con il coniuge non superiori a 16.502,98 euro.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Messaggio n° 3350 del 12 settembre 2022.
  • Circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 e tabelle ufficiali.

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