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Omesso o tardivo versamento IVA: come cambia il sistema sanzionatorio

Con l’approvazione del nuovo decreto legislativo sulle sanzioni tributarie il 24 maggio, da parte del Consiglio dei Ministri, le norme relative alle violazioni per omesso o tardivo versamento IVA subiscono importanti modifiche, sia sul piano amministrativo che penale.

Queste nuove regole, che verranno pubblicate prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale, introducono significativi cambiamenti nella gestione delle sanzioni.

Sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa per il ritardato o omesso versamento IVA subisce una leggera riduzione, passando dal 30% al 25%. Tuttavia, rimangono invariati altri aspetti della normativa, come la riduzione al 50% della sanzione se il ritardo non eccede 90 giorni e l’ulteriore riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro 15 giorni.

Sanzione penale

Viene modificato il termine ultimo oltre il quale scatta il reato di omesso versamento. Invece della scadenza del versamento dell’acconto IVA dell’anno successivo, il termine è stato esteso al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Per esempio, per l’anno d’imposta 2024, con dichiarazione annuale entro il 30 aprile 2025, il nuovo termine sarà il 31 dicembre 2026.

L’importo del versamento e la condizione del soggetto passivo che fanno scattare il reato sono stati modificati come segue:

  • Soggetti senza piano di rateazione: il reato sorge se l’ammontare non versato è superiore a 250.000 euro.
  • Soggetti con piano di rateazione regolare: il reato non sorge.
  • Soggetti con piano di rateazione decaduto: il reato sorge se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

Esempi pratici

Ad esempio, per l’anno d’imposta 2024, con dichiarazione annuale IVA entro il 30 aprile 2025, il nuovo termine per evitare il reato di omesso versamento sarà il 31 dicembre 2026. Se il contribuente non ha un piano di rateazione o il piano è decaduto, il reato scatterà se l’importo non versato supera le soglie specificate.

Cause di non punibilità

Tra le cause di non punibilità viene aggiunta la fattispecie del fatto sopravvenuto non imputabile all’autore. Il giudice dovrà tener conto della crisi di liquidità non transitoria dell’autore dovuta a insolvenza di terzi o mancato pagamento di crediti da parte di amministrazioni pubbliche, nonché dell’impossibilità di superare la crisi con altre azioni.

Per la non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto, il giudice valuterà, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

  • Entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia.
  • Adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione.
  • Entità del debito tributario residuo in fase di estinzione mediante rateizzazione.
  • Stato di crisi del debitore secondo il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Ulteriori norme

Il decreto legislativo include anche altre norme relative alle sanzioni ai fini IVA, tra cui l’uso di crediti d’imposta non spettanti, infedele dichiarazione, indebita detrazione e nuove misure di ravvedimento operoso.

Le modifiche apportate al sistema sanzionatorio per il versamento IVA mirano a rendere il quadro normativo più flessibile e adeguato alle situazioni di difficoltà finanziaria dei contribuenti. È fondamentale che i contribuenti siano consapevoli di queste nuove regole e delle scadenze per evitare sanzioni pesanti. Il nuovo sistema offre opportunità di ravvedimento e riduzione delle sanzioni, incentivando la regolarizzazione spontanea delle posizioni fiscali.

Per rimanere aggiornati su queste novità e gestire al meglio le proprie obbligazioni fiscali, è consigliabile consultare regolarmente le comunicazioni ufficiali e, se necessario, rivolgersi a un consulente fiscale.

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