La tassazione dei block reward in Israele dipende dall’obiettivo e dalla tempistica della loro distribuzione, nonché dal fatto che costituiscano un corrispettivo per un’attività svolta da un commerciante che si occupa di valute virtuali come attività commerciale o occupazione.
La responsabilità fiscale sorge al ricevimento di valuta virtuale come pagamento di beni e servizi, nonché alla sua vendita, conversione in valuta locale o estera, o al ricevimento di altra valuta virtuale o altro bene come corrispettivo. Alle persone fisiche e alle società si applicano aliquote fiscali diverse a seconda che il reddito derivi da un’impresa o si qualifichi come plusvalenza. La maggior parte delle persone che si dedicano all’estrazione mineraria e alla verifica delle transazioni sembrano farlo come un’impresa e sono tassate in base alla rispettiva aliquota dell’imposta sul reddito. Inoltre, mentre i singoli investitori in valute virtuali non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA), coloro che si dedicano all’attività mineraria saranno classificati come rivenditori e potrebbero essere soggetti a IVA.
Sebbene non ci siano regole esplicite che disciplinino “airdrops” e “hard fork” come regalo, sembra che la loro ricezione non costituirebbe un evento fiscale al momento della ricezione iniziale, ma piuttosto al momento della conversione con un’aliquota base pari a zero. La tassazione del profitto potrebbe dipendere dalla natura della transazione e dal fatto che sia stata effettuata nel corso dell’attività del concessionario o meno.
I comitati del governo israeliano hanno riconosciuto il potenziale contributo della tecnologia di valuta crittografica a registro distribuito all’economia israeliana. Un rapporto interministeriale del 2019 raccomandava l’istituzione di una sandbox normativa, per consentire un ambiente normativo più flessibile che consentisse lo sviluppo e la crescita delle società fintech in Israele, riducendo al minimo i rischi per il pubblico.
I. Introduzione
La valuta legale in Israele è definita come il Nuovo Shekel e non include le valute virtuali. Anche le valute virtuali non sono considerate “valuta estera” ai fini dell’esenzione fiscale che si applica alle differenze di cambio. La Bank of Israel (BOI, la banca centrale israeliana) ha monitorato gli sviluppi internazionali nella valuta digitale della banca centrale per esaminare la possibilità di emettere uno shekel digitale, ma al momento della stesura di questo rapporto non lo ha fatto.
L’attuale approccio normativo di Israele alle criptovalute create tramite blockchain sembra dipendere dalla loro particolare classificazione. L’onere fiscale per le transazioni che comportano l’emissione di valuta crittografica di registro distribuito sembra dipendere dal tipo di attività in questione e dal fatto che costituisca reddito da un’impresa o una plusvalenza.
I comitati governativi per l’esame del trattamento delle società fintech hanno proposto la creazione di un ambiente normativo più flessibile che si adatti all’uso della nuova tecnologia.
II. Classificazione delle criptovalute
La Securities Authority (ISA) israeliana ha identificato tre tipi di cryptoasset:
Currency Token: utilizzati solo come mezzo di pagamento, compensazione o baratto, non conferiscono diritti aggiuntivi (come un rendimento o la proprietà di un bene aggiuntivo) e non sono controllati da un’entità centrale. [Essi] non saranno considerati una garanzia.
I token di utilità: incarnano un diritto su un prodotto o servizio e vengono acquistati solo a scopo di consumo e utilizzo e non a scopo di investimento, non saranno considerati una garanzia.
Token di sicurezza: concedono diritti simili ai titoli e saranno considerati titoli.
III. Proposte di riforme normative
Riconoscendo la natura innovativa della tecnologia di valuta crittografica del registro distribuito e il suo potenziale contributo all’economia israeliana, un rapporto ISA pubblicato nel marzo 2019 ha raccomandato l’istituzione di quanto segue:
- Un regime di divulgazione dedicato per l’acquisto e la vendita di criptovalute al pubblico in termini di prospetto e rendicontazione corrente ai sensi della legge sui titoli,
- Un ambiente normativo più flessibile adatto alle aziende che utilizzano la nuova tecnologia e technology
- Una piattaforma dedicata per il trading di criptovalute che sono titoli.
Un rapporto pubblicato nel gennaio 2019 da un team interministeriale ha ulteriormente affrontato la necessità di adeguare il quadro normativo alle esigenze specifiche delle società fintech. Il team è stato nominato dal ministro delle finanze israeliano e comprendeva rappresentanti del Ministero delle finanze, dell’ISA, della BOI, dell’autorità fiscale e dell’autorità antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, tra gli altri.
Il rapporto ha concluso che l’assenza di una soluzione su misura per le caratteristiche delle aziende fintech potrebbe costituire un ostacolo significativo per le loro operazioni e lo sviluppo del business. Il team ha raccomandato, quindi, l’istituzione di una sandbox normativa, per consentire un ambiente normativo più flessibile che da un lato consentisse lo sviluppo e la crescita delle società fintech in Israele e, dall’altro, riducesse al minimo i rischi per il pubblico. La sandbox normativa proposta fornirebbe alle società qualificate agevolazioni normative per un periodo limitato, consentendo nel contempo una stretta supervisione e controllo da parte del regolatore.
IV. Trattamento fiscale dei premi di blocco
In conformità con la circolare n. 05/2018 emessa dall’autorità fiscale israeliana il 17 gennaio 2018, la valuta virtuale costituisce un “bene” m ai sensi dell’ordinanza sull’imposta sul reddito (nuova versione), 1961.
La responsabilità fiscale derivante dalle attività legate alle criptovalute dipende dalla loro natura. Una persona può acquisire valuta virtuale in vari modi, anche acquistandola direttamente da un altro, ricevendola in cambio della fornitura di beni e servizi, estraendo un nuovo token o verificando le transazioni tramite blockchain.
A. Utilizzo della valuta virtuale in cambio di beni e servizi
Il trasferimento di una valuta virtuale come pagamento di beni e servizi costituisce un baratto. Può quindi assoggettare il curatore a tassazione per due eventi imponibili. La prima avviene al ricevimento di valuta virtuale in corrispettivo per la vendita di beni o la fornitura di un servizio. Il secondo riguarda il capitale o il reddito d’impresa, a seconda dei casi, alla vendita della valuta virtuale, alla sua conversione in valuta locale o estera, o alla ricezione di un bene o altra valuta virtuale come corrispettivo.
B. Commercio di valuta virtuale
Come notato, la valuta virtuale è riconosciuta dall’autorità fiscale israeliana come una risorsa. Un reddito derivante dalla vendita di valuta virtuale da parte del suo proprietario può qualificarsi come plusvalenza. L’importo ricevuto dal commercio in eccesso rispetto al prezzo originale, al netto del valore inflazionistico, sarà tassato con un’aliquota del 25% per un individuo e del 23% per una società.
Se, invece, il reddito derivante dalla vendita di valuta virtuale soddisfa i criteri per “un business” come determinato dalla giurisprudenza israeliana, può essere soggetto ad una “Yielding Income Tax” (YIT), ad un’aliquota fiscale progressiva di 10 -50% per un individuo, o imposta sulle società ad un’aliquota del 23% per una società.
C. Ricezione di valuta virtuale tramite verifica mineraria e blockchain
L’estrazione di una nuova valuta virtuale viene eseguita utilizzando la tecnologia informatica allo scopo di verificare le transazioni nella rete blockchain. L’accettazione del corrispettivo per la verifica della transazione è classificata in uno dei due seguenti modi:
- Laddove il corrispettivo sia ricevuto sotto forma di valuta virtuale nell’ambito di un’attività, sarà classificato come YIT;
- In una situazione in cui la ricezione di un corrispettivo in valuta virtuale non fa parte del reddito principale dell’impresa o costituisce un reddito privato, ad esempio, utilizzando il personal computer di un individuo a casa per l’estrazione o la verifica di transazioni, non si verifica alcun evento fiscale al momento della ricezione o della creazione di un nuova valuta virtuale. La plusvalenza, tuttavia, maturerà al momento della vendita o della conversione della nuova valuta virtuale in valute legali come nuovi shekel o valuta estera.
Secondo l’autorità fiscale israeliana, la maggior parte di coloro che si dedicano all’estrazione mineraria e alla verifica delle transazioni lo fanno come occupazione. Tali concessionari sono soggetti a YIT come sopra indicato.
Ad esempio, l’estrazione mineraria e la verifica delle transazioni in bitcoin richiedono un investimento di tempo di lavoro e in apparecchiature informatiche con capacità di elaborazione estremamente elevate, oltre al consumo di energia elettrica. La verifica o l’approvazione di una transazione in valuta virtuale come bitcoin implica l’uso di un meccanismo di elaborazione digitale per l’analisi e l’elaborazione dei componenti della transazione e la crittografia. Il premio ricevuto per la verifica di una transazione dipende dalla velocità di elaborazione. Ad esempio, la prima persona che riesce a verificare la transazione ottiene la ricompensa più alta. Il secondo ottiene una ricompensa inferiore e così via. Gli ultimi che verificano la transazione ricevono un compenso minimo e può essere inferiore alle spese correlate, come l’elettricità e i costi di investimento in apparecchiature e computer, e possono anche generare una perdita.
D. Responsabilità dell’imposta sul valore aggiunto per le transazioni che coinvolgono criptovaluta
Analogamente alla passività per l’imposta sul reddito, ai fini della passività per l’imposta sul valore aggiunto (IVA), la valuta virtuale è considerata “un bene” ed è tassata in base alle classificazioni delle transazioni pertinenti ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, 5736-1975.
Ai sensi della Circolare n. 05/2018, l’IVA si applicherà ai redditi da valute virtuali che derivano da un’impresa. Pertanto,
[i]i singoli investitori in valute virtuali non sono soggetti all’IVA, ma chiunque si occupi di attività mineraria sarà classificato come commerciante e potrebbe essere soggetto a IVA. Le aziende che commerciano in valute virtuali sono classificate come istituzioni finanziarie ai fini fiscali e sono esenti da IVA, quindi l’IVA sulle spese non è deducibile e si applica un’imposta aggiuntiva del 17% sui salari e sugli utili.
E. Trattamento fiscale di “Airdrops” e “Hard Forks”
Al momento non è stata identificata una guida ufficiale che affronti specificamente la tassazione relativa a “airdrops” e “hard fork”.
Gli esperti israeliani hanno suggerito, tuttavia, che la ricezione di valuta virtuale in regalo, come nel caso di “airdrops” o “hard fork”, costituirebbe un evento fiscale al momento della sua conversione e non al momento della sua ricevuta iniziale. Nel calcolo dell’utile imponibile maturato al momento della conversione, il tasso base della valuta virtuale ricevuta sarebbe pari a zero, poiché non è stato pagato nulla. Il tipo applicabile e l’aliquota fiscale sembrano essere determinati dalle regole che si applicano alle transazioni in valute virtuali descritte sopra. [23]